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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

Art. 99 - Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo

1. I servizi di cui all'articolo 87 di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia, con motivazione basata sulla capacità professionale e di esperienza degli stessi in relazione al progetto da affidare, anche con procedura in economia.

2. I servizi di cui all'articolo 87, il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, possono essere affidati mediante licitazione privata. Ai servizi di importo pari o superiore alla predetta soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. I servizi connessi ai lavori di cui all'articolo 116, comma 5, e all'articolo 122 possono essere affidati secondo quanto previsto al comma 1.

3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tabelle dei corrispettivi delle attività di cui all'articolo 12, comma 8-ter, della legge.

4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.

5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.

6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonchè quelli previsti dal presente regolamento.

7. Qualora per la presentazione dell'offerta l'Amministrazione richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà.

8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.

9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 119, comma 3.

10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio.

Art. 100 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene

a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax ed e-mail dell'Amministrazione

b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 87, con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonchè delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali

d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali

e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di merca to, delle eventuali prestazioni accessorie

f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico

g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta

h) il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pub blicazione del bando, per la presentazione delle domande di parteci pazione

i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande

l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta

m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, del la legge

n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della legge

o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 87, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare

p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito

q) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 87 e 88

b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lettera

o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonchè le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate

c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonchè con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera

o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.

4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, Geniodife affiderà il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.

5. La lettera di invito deve indicare

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta

c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 101, comma 3, in sub-elementi e relativi sub-pesi.

6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.

7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

8. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere

a) e b), sono verificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge, per quanto compatibili.

Art. 101 - Modalità di svolgimento della gara

1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene

a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli

articoli 87 e 88

b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita: 1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico; 3) dal curriculum dei professioni sti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera c), predisposto secondo gli allegati «A» e «B»

c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale da applicarsi

a) alla percentuale per rimborso spesa

b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'ar ticolo 100, comma 1, lettera d)

c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'articolo 100, comma 1, lettera e)

d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.

2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi

a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3)

c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare

a) per l'elemento a): da 20 a 40

b) per l'elemento b): da 20 a 40

c) per l'elemento c): da 10 a 30

d) per l'elemento d): da 0 a 10.

4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.

5. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggio- sa applicando i criteri e le formule stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.

6. Può essere prevista nel bando la procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.

Art. 102 - Disposizioni generali

1. I servizi di cui all'articolo 87, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 100, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi.

2. Alle procedure di cui al comma 1, si applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.

3. In fase di prequalifica, ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico, è inviata una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.

 

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